MiFID 2: cos’è e quali novità ha introdotto

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La direttiva MiFID ha rivoluzionato i mercati finanziari. Che cos'è e quali novità ha introdotto?
Tempo di lettura: 5 minuti

Tra meno di un mese scoccherà l’anno dell’operatività della MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive), direttiva europea per i servizi e i mercati finanziari ed evoluzione della precedente normativa, la MiFID, del 2007.

Per redigere la direttiva MiFID 2, che conta oltre un 1,4 milioni di paragrafi di regole, ci sono voluti 7 anni. Ciò rende l’idea dell’impatto che ha avuto nel contesto dei mercati finanziari e per quanti vi operano all’interno.

Per capire che cos’è la direttiva MiFID 2 è bene partire dal perché è stata emanata: aumentare l’efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari e la tutela degli investitori in tutte le operazioni finanziarie svolte con interlocutori come banche, società di investimento, società che forniscono servizi di consulenza e gestione patrimoni, gestori di mercati regolamentati, etc.

In altre parole, l’obiettivo prefissato con l’entrata in vigore della MiFID 2 è stato quello di rendere più chiari e comprensibili i processi di investimento e gli stessi mercati finanziari. In questo modo si sostiene una maggiore consapevolezza e fiducia nel settore da parte degli investitori.
Il campo dei mercati finanziari da molti anni ormai non gode di una buona reputazione e da molti veniva percepito come un settore non così chiaro e trasparente.

Quindi, come riassumere in una frase in che cosa consiste la MiFID 2?
Un
maggior numero di informazioni e tutele per chi investe e nuove regole per tutte le imprese e intermediari dell’Unione Europea attivi nella distribuzione o negoziazione di strumenti finanziari.

Con la direttiva MiFID 2 di fatto vengono ampliati i contenuti e le disposizioni della precedente direttiva, soprattutto in termini di protezione, specifiche su servizi di investimento e consulenza e miglioramento degli scambi e delle comunicazioni tra le parti coinvolte.

Quali sono le principali novità introdotte dalla MiFID 2?

Possiamo raggruppare i cambiamenti introdotti dalla direttiva in due macro-aree principali:

  • Cambiamenti a livello strategico, in termini di modalità di business scelto e di modelli di “governance”;
  • Cambiamenti a livello operativo, per quanto riguarda processi, infrastrutture tecnologiche e prassi interne.

Vediamo le novità più incisive nel dettaglio:

1 - Informazioni più chiare e trasparenti

L’aumento di trasparenza riguarda il rapporto tra investitore e intermediario per intero, in tutte le sue fasi.
La MiFID 2 ha imposto di fornire alla clientela, cioè gli investitori, molte più informazioni rispetto a prima, soprattutto per quanto riguarda i costi e le prestazioni dei servizi di investimento, con una particolare attenzione sulle commissioni da corrispondere agli intermediari.

Un dettaglio della normativa che ha riscosso particolare interesse è stato l’obbligo di specificare i costi, distinguendoli in tutte le loro voci, in valore assoluto e non in termini percentuali. A partire dal 3 gennaio 2018, tutte le spese di ingresso, performance, gestione ed eventualmente di uscita, hanno dovuto essere esplicitate in Euro. Il motivo di tale scelta? Secondo diverse ricerche, gli investitori al dettaglio capiscono meglio e con più facilità i valori indicati in termini assoluti piuttosto che in termini percentuali, e da ciò deriva una maggiore consapevolezza del servizio finanziario in uso.

Ma trasparenza significa anche obbligo di comunicazioni periodiche da parte degli intermediari finanziari, con dettagli e specifiche sugli strumenti dell’investimento. Ad esempio un’informativa, di cadenza almeno annuale, con il dettaglio dei costi sostenuti sui singoli prodotti e sul portafoglio complessivo, per informare in modo più approfondito gli investitori dei rendimenti ottenuti dalle loro scelte di investimento.

2 - Nuovi requisiti per consulenti finanziari

Oltre a maggiori vincoli nelle proposte dei prodotti finanziari offerti alla clientela, la MiFID 2 ha previsto precisi requisiti di esperienza minima nel settore per gli operatori che effettuano consulenza:

  • 12 mesi per i consulenti finanziari laureati in economia o in altre discipline, ma con master in materie economiche;
  • 24 mesi per laureati in discipline diverse da quelle economiche;
  • 48 mesi per diplomati;
  • 10 anni per chi possiede un titolo al di sotto del diploma.

3 - La consulenza su base indipendente

Una delle novità che ha suscitato più scalpore è il dover specificare, da parte della società di investimento, se la consulenza avviene su base indipendente o meno.
La consulenza indipendente è stata introdotta proprio dalla direttiva e, come puntualizzato nella guida
Moneyfarm, non è altro che la consulenza “offerta da consulenti finanziari retribuiti esclusivamente a parcella, pagata direttamente dal cliente stesso. Si tratta di professionisti la cui attività deve essere esclusivamente quella di fornire consulenza riguardo le soluzioni che si adattano meglio allo specifico caso del cliente. Va da sé che l’indipendenza è volta a tutelare il consumatore. Indipendenza vuol dire operare in totale autonomia e senza alcun conflitto d’interesse. Di converso la MiFID 2 delinea anche il profilo del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (non indipendente). Quest’ultimo è "la persona che esercita l’attività di promotore nell’interesse di un unico soggetto, il quale può essere una banca, una SIM, o una SGR.”


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4 - Valutazione di adeguatezza - Conoscere l’investitore

Solo conoscendo bene l’investitore si è in grado di proporre la soluzione finanziaria più in linea con le sue caratteristiche. Il recepimento della MiFID 2 ha introdotto novità in tema di profilazione della clientela, un elemento necessario per adempiere alla cosiddetta regola “Know Your Client”.

Per questo ogni investitore viene sottoposto ad un test di adeguatezza, per indagare su 4 fronti principali:

  • comprensione dei rischi e della complessità dell’investimento e sufficiente esperienza e consapevolezza. Questa valutazione è particolarmente necessaria quando l’investitore effettua in maniera autonoma delle transazioni su strumenti finanziari;
  • conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo specifici prodotti o servizi;
  • situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere eventuali perdite;
  • finalità dell’investimento.

Già con MiFID 1, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) aveva emanato nel 2012 delle importanti linee guida che aggiornavano i criteri per formulare il questionario per la profilazione del cliente. Parte di quei principi sono stati ripresi e accentuati nella MiFID 2.

5 - Product governance - Personalizzazione del servizio

Così come bisogna conoscere bene gli investitori, bisogna conoscere altrettanto a fondo (se non meglio) le caratteristiche degli strumenti finanziari proposti: in questo modo si allineano i prodotti e i servizi offerti alle caratteristiche e alle finalità dell’investitore. In tal senso gli strumenti finanziari devono essere sufficientemente diversificati per rendere più chiare all’investitore le conseguenze sui loro risparmi.

Che cosa viene chiesto agli intermediari? Di produrre della documentazione adeguata per comprendere bene il prodotto, specificandone le caratteristiche chiave come i rendimenti in base ai vari scenari, i livelli di rischio, costi e incidenze sul rendimento. Tale novità contribuisce a ridurre la rischiosità dei prodotti trattati sui mercati: quelli più complessi vengono proposti e indirizzati solo a chi è in grado di usarli.

6 - Maggiori poteri alle autorità di controllo

Maggior trasparenza e più rigidità delle regole imposte agli intermediari equivalgono ad un incremento del potere e della sorveglianza da parte delle autorità di controllo.
Un esempio? L’autorità di controllo europea (ESMA) o i controllori nazionali (in Italia Consob e Banca d’Italia) possono sospendere la vendita di alcuni strumenti finanziari se ritenuti minacciosi.

MiFID 2 = Investitori al centro

Da questo rapido excursus di alcune tra le novità più impattanti della MiFID 2, si nota come la direttiva ha voluto fin da subito porre al centro la figura dell’intermediario, sul quale è garantita una maggior tutela, consapevolezza e conoscenza del mercato finanziario.

Sono gli intermediari coloro che devono affrontare le sfide più impegnative.

A loro spetta il compito di riorganizzarsi in termini di strategie ma anche in termini di procedure e strumenti.

Il digitale offre in tal senso ampie opportunità: se da un lato la MiFID 2 comporta adeguamenti organizzativi e tecnologici, dall’altro apre la strada a nuove forme di intermediazione, gestione delle procedure e dei servizi finanziari.

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Disclaimer: Il contenuto di questo post vuole creare consapevolezza su determinati aspetti della MiFID 2. Non è offerto come consulenza su questioni specifiche e non deve essere considerato in quanto tale.

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